Regolamentazione dello yoga in Italia
Esiste una sola e unica legge in Italia che regola la figura dell'insegnante di yoga in Italia ed è la L. 4/2013.
Le attività professionali relative a pratiche per il benessere, e tra queste possiamo includere, oltre alle DBN, anche lo YOGA, non sono regolamentate e pertanto non necessitano di alcuna abilitazione per l’esercizio professionale dell’attività.
Si tratta, secondo la L. 14 gennaio 4/2013, di attività LIBERE che possono essere svolte da chiunque nel rispetto delle normative fiscali e dei regolamenti in materia di sicurezza, igiene.
Tali attività possono essere praticate anche in forma di lavoro subordinato e d’impresa. Pertanto, tutte le iniziative formative che rilasciano diplomi, attestati o patentini definiti come “abilitanti” sono fuorvianti, quanto non veri e propri raggiri ai danni degli utenti.
Non essendoci necessità diplomi o certificati abilitanti per l’esercizio di attività, in quanto libere, precisiamo che anche le certificazioni UNI, e tutti i diplomi che vengono rilasciati da enti affiliati al CONI e/o da altre organizzazioni nazionali o internazionali, non hanno valore abilitante ma solo qualificante, servono cioè ad assicurare la buona preparazione dell’insegnante.
Si deve inoltre ricordare che il CONI nel maggio del 2017 ha escuso lo yoga dall'elenco delle discipline sportive, non può quindi rilasciare nessuna abilitazione o cerficazione per un metodo che non non è più di sua comptenza.
Le adesioni a “Registri Nazionali”, “Collegi Internazionali”, “Enti Accreditati dell’Unione Europea”, “Elenchi Professionisti”, “Albi Certificati”, “Provider Autorizzati”, sono iscrizioni a elenchi che non hanno carattere istituzionale. Qualsiasi associazione, federazione, società, ente, può legittimamente costruire un proprio elenco, albo o quant’altro e pubblicizzarlo, ma si tratta comunque di elenchi o albi privati autoreferenziali.
Questa doverosa premessa spiega perché le tante proposte formative abbiamo durate così diverse tra loro (dal weekend ai quattro e più anni di formazione), e può essere utile a quanti, cercando una scuola per diventare insegnanti si trovano confusi di fronte alla grande quantità di sigle e riconoscimenti proposti.
L’accademia ha scelto di mantenersi indipendente da questa eccessiva strumentalizzazione e utilizzare la legge 4/2013 come riferimento per le proprie attività divulgative e formative.
Gli articoli
L'articolo 2 definisce l'attività professionale non organizzata in ordini e collegi:
- 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Come è chiaramente indicato nell'articolo 4:
- L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.